Art. 6.
(Compiti delle province).

      l. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, le province:

          a) coordinano la programmazione degli interventi all'interno del rispettivo territorio in coerenza con gli indirizzi regionali e in relazione alle proprie competenze;

          b) concertano con i comuni le priorità sulle azioni da intraprendere in favore dei giovani, favorendo anche forme di consultazione degli stessi;

          c) supportano l'azione dei comuni e intervengono, ove necessario, con attività e servizi di dimensione sovracomunale;

          d) promuovono e sostengono le reti tra i comuni, le reti tra associazioni giovanili e le reti istituzionali al fine di favorire collaborazioni, raccordi e partenariati locali, nazionali ed europei;

          e) agevolano l'aggregazione tra i comuni per favorire e sviluppare la programmazione integrata;

          f) intervengono con proprie risorse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge.